Fatturazione elettronica: conservazione

Una fattura qualificata come elettronica dal cedente/prestatore (fornitore) e dal cessionario/committente (cliente) deve essere conservata digitalmente per legge da entrambi i soggetti, quindi sia dal fornitore che dal cliente, per la validità ai fini:

  • Civilistici ai sensi dell’art. 2220 del codice civile;
  • Fiscali ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014.

 

La conformità del processo di conservazione alla normativa di riferimento deve essere soddisfatta per tutto il periodo di conservazione obbligatorio per legge, quindi per tutto il termine ordinario decennale di conservazione (validità ai fini civilistici) e comunque fino a quando non siano stati conclusi gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta oggetto di un’eventuale verifica (validità ai fini fiscali).

Il Provvedimento attuativo del 30 aprile sottolinea che i cedenti/prestatori ed i cessionari/ committenti residenti possono conservare le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI utilizzando il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile usufruire di tale servizio di conservazione a norma (sia fiscale che civilistica) aderendovi preventivamente mediante un apposito accordo sottoscrivibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre dunque aderire in modo esplicito al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate e accettarne le condizioni, oppure è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione di intermediari appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Per chi volesse provvedere in proprio al servizio di conservazione si rammenta che detto servizio si esplica nelle seguenti attività:

  • nomina del Responsabile della Conservazione;
  • redazione e manutenzione del Manuale della Conservazione;
  • acquisto e gestione della firma elettronica;
  • acquisto e gestione delle marche temporali;
  • acquisto e gestione dei supporti sui quali devono essere conservati i documenti.