La legge di Bilancio 2021 ha ridefinito la disciplina dell’esterometro, vale a dire la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.
A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 sarà, obbligatorio l’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di invio dell’esterometro per le operazioni transfrontaliere.
Contestualmente, con l’introduzione della versione 1.6 delle specifiche tecniche del file XML, sono state introdotte nuove tipologie di documento per trasmettere al Sistema di Interscambio le autofatture derivanti da reverse charge interno o da acquisti con l’estero.
Di seguito i vari tipi di documenti da emettere al Sistema di Interscambio:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le fatture passive ricevute in modalità elettronica in regime di reverse charge da parte di fornitori nazionali relative all’acquisto di rottami, servizi su edifici, subappalti, particolari prodotti elettronici sono previste due alternative:
- generazione di un’autofattura di tipo TD16 in modalità elettronica per essere inviata al SdI;
- integrazione manuale del documento come è stato fatto finora senza invio dell’autofattura al SdI.
Per il secondo caso, entrambe le opzioni sono valide per cui è cura dell’utente adottare quella che preferisce.
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:
- per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
- per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.
Termini di presentazione
Il provvedimento nr. 293384 del 28 ottobre 2021 dell’AdE ha stabilito che la trasmissione delle fatture di integrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura ovvero di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico che sarà di tipo:
- TD17: per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE;
- TD18: si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993;
- TD19: per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.